Sintesi delle nuove misure adottate
- L’efficacia del decreto è dal 10.03.2020 al 03.04.2020.
- EVITARE SPOSTAMENTI delle persone fisiche in entrata e in uscita dall’Italia nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO e limitare al massimo i contatti sociali, per tutti i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); contattare il proprio medico curante;
- DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- SOSPENSIONE eventi e competizioni sportive di ogni disciplina e svolti in ogni luogo pubblico o privato; restano consentite le sedute di allenamento di atleti, professionisti, e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali (impianti a porte chiuse o senza presenza di pubblico se all’aperto). In tuti tali casi le associazioni e le società sportive a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare controlli contro la diffusione tra atleti, tecnici, dirigenti, e ogni altro accompagnatore partecipante; sono ammessi sport ed attività ludiche all’aperto a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.[1]
- raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di PROMUOVERE, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie (durante il periodo di efficacia del decreto);
- SOSPENSIONE manifestazioni organizzate, eventi in luogo pubblico o privato compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati); SOSPENSIONE di ogni attività nei predetti luoghi;
- SOSPENSIONE dei servizi educativi per l’infanzia (art.2 D.Lgs. 65/2017) e sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi professionali, master, università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, fermo restando la possibilità di formazione a distanza. E’ ESCLUSA qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. SOSPESE riunioni organi collegiali in presenza. Enti gestori provvedono ad assicurare pulizia ambienti e adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- apertura dei luoghi di culto CONDIZIONATA all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tali da garantire la possibilità di rispetto della distanza interpersonale di un metro. SOSPESE cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- CHIUSI musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- SOSPESE le procedure concorsuali pubbliche e private (ESCLUSI casi di valutazione candidati effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica);
- CONSENTITE attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- CONSENTITE attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. ALTRIMENTI CHIUSE.
- SOSPESI congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale
- nello svolgimento di riunioni, ADOZIONE, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- nelle giornate festive e prefestive, CHIUSURA delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività.. ALTRIMENTI CHIUSE. Chiusura non disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- SOSPESE attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- SOSPESI esami di idoneità al rilascio della patente di guida.
Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure di cui all’art. 1 e monitora l’attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, delle misure del decreto, avvalendosi, ove occorra, delle forze di polizia, corpo nazionale VV.F. e forze armate. Mancato rispetto degli obblighi di decreto punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del CP.